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LINEE GUIDA X L'ESERCIZIO FISICO E LO SPORT
LINEE-GUIDA PER
L'ESERCIZIO FISICO E LO
SPORT
LO SPORT RIPARTE IN
SICUREZZA:
“OGNUNO PROTEGGE TUTTI”
Elaborate
dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con il supporto di Sport e Salute S.p.A.
d’intesa con il CONI e il CIP
sentite le FSN, le DSA e gli EPS
1. PREMESSA
Le presenti Linee-Guida sono volte a fornire le indicazioni generali e le azioni
di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport,
attualmente limitata alla fase degli allenamenti, a seguito del lockdown per
l’emergenza Covid-19, alle quali devono attenersi tutti i soggetti che
gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o comunque ne hanno la
responsabilità.
Il presente documento ha l’obiettivo di costituire un indirizzo generale e
unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all’emergenza.
Esso è declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive Federazioni
sportive nazionali, olimpiche e paralimpiche, dalle Discipline sportive
associate e dagli Enti di promozione sportiva tramite appositi protocolli
applicativi.
In questo quadro normativo, le Linee-Guida sono state elaborate dall’Ufficio
per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto della
società Sport e Salute S.p.A. e viene emanato d’intesa con il CONI e il CIP,
sentite le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli
Enti di promozione sportiva di riferimento.
Questo documento si basa anche sul contributo tecnico e scientifico del
Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” trasmesso dal CONI e
dal CIP all’Ufficio per lo Sport in data 26 aprile 2020, redatto con la
collaborazione del Politecnico di Torino, sentiti la Federazione Medico
Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline
Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.
Le Linee-Guida sono state validate dal Comitato Tecnico-Scientifico istituito
presso il Dipartimento della Protezione Civile.
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2. DEFINIZIONI
Per operatore sportivo si intende sia chi pratica l’attività sia le persone
autorizzate a stare nell’impianto sportivo (collaboratori a vario titolo,
accompagnatori, ecc.).¹
Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo
svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi
necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che
rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo
diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.
Per organizzazione sportiva si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale
(FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS)
e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell’art. 90
della l. n. 289/2002 e s.m.i. ed iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi
dell'art. 5, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 242/1999 e s.m.i.; società di cui alla l.
n. 91/1981; gruppi sportivi di cui all’art. 6 della l. n. 78/2000) ovvero, in assenza
di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza
dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP ovvero
enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere
dell’individuo attraverso l’esercizio fisico.
La formazione a distanza (FAD) è l'insieme delle attività didattiche svolte
all'interno di un progetto formativo che prevede la non compresenza di
docenti e discenti nello stesso luogo.
Il telelavoro è lo strumento operativo per lavorare indipendentemente dalla
localizzazione geografica, facilitato dall'uso di strumenti informatici e
telematici e caratterizzato da una flessibilità sia nell'organizzazione, sia nella
modalità di svolgimento.
I rischi secondari sono i nuovi rischi ovvero i più alti rischi preesistenti,
derivanti dalla nuova organizzazione del lavoro/attività sportiva, dalla
riduzione e dal distanziamento della presenza degli operatori sportivi, quali
l’effettuazione di attività condotte singolarmente invece che in compresenza
con conseguente ridotte possibilità di individuazione dell’evento
infortunistico e di attuazione dell’azione di soccorso; il declassamento di aree
a rischio specifico d’incendio da area presidiata ad area non presidiata, la
ridotta azione di controllo di processo derivante dalla ridotta presenza di
operatori; il pericolo di lavoro/attività sportiva in solitudine.
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¹ Nell’applicazione delle presenti linee guida si tenga conto, tra gli altri, del documento “Linee
di orientamento e proposte per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità
e gioco per bambini e ragazzi nella fase 2 di emergenza covid-19” http://famiglia.governo.it/it/
3. CARATTERISTICHE DELL’AGENTE VIRALE SARS-CoV-2
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono
causare malattie da lievi a moderate. Altri coronavirus umani di originale
animale (virus zoonotici) sono stati responsabili nell’ultimo ventennio di
epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome
respiratoria acuta grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria
mediorientale). Sono definiti in tal modo per le punte a forma di corona che
sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie
animali (domestiche e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre
specie animali arrivare ad infettare l’uomo. Nel 2002 si è verificata l’epidemia
SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel 2012 l’epidemia MERS causata dal
virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Coronaviridae, genere
beta. Nel dicembre 2019 viene identificato un nuovo coronavirus umano
zoonotico responsabile di gravi patologie infiammatorie polmonari
riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio 2020
l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al
nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L’11 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale
della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo
coronavirus è stata chiamata COVID-19.
4. MODALITA’ DI TRASMISSIONE
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata
contagiosità che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le
goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette ad esempio
tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; contatti diretti
personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca,
naso o occhi. Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari casi il
contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. I cd. “droplets”,
goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non
superiore al metro, prima di cadere a terra; questa è la ragione per cui un
distanziamento di un metro è considerato sufficiente a prevenire la
trasmissione. Occorre però considerare l’incidenza di fattori ambientali. Lo
spostamento d’aria causato dall’atleta e/o il posizionamento in scia, possono
facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla
misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato
è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le
condizioni di sicurezza. Prime evidenze sono state registrate in merito alla
possibilità che esso si possa diffondere anche via aerosol; in ragione di
quest’ultima circostanza nel rapporto “Imprese Aperte, Lavoratori Protetti” si
è ritenuto riferirsi al distanziamento di circa 2 m.
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Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che
comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche
igieniche. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche
sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non
frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi,
seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti
nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione
varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione. La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in
seconda analisi quella da superfici contaminate con il tramite delle mani e un
successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive.
5. SINTOMI
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono
febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale,
fino al decesso. I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del
tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore,
che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola
infiammata); febbre; sensazione generale di malessere.
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può
causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e
febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite con difficoltà respiratorie
anche molto gravi. Di comune riscontro è la presenza di anosmia
(diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto),
che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi l’infezione può
essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e
quelle con malattie preesistenti. Le patologie preesistenti più frequenti nei
soggetti deceduti sono malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa,
diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche, quali la
broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dato che i sintomi provocati dal
nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e
del virus dell’influenza, è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di
laboratorio per confermare la diagnosi.
L’unico esame in grado di determinare la presenza di un’infezione attiva, ove
non si ricorra all’isolamento virale mediante coltura, è ad oggi il tampone
rinofaringeo con ricerca mediante Real Time-PCR (RT-PCR) dell’acido
nucleico virale. Per valutare l’idoneità alla ripresa dell’attività lavorativa dopo il
contagio, questo esame resta fondamentale e non sostituibile. Si sottolinea
che nella popolazione generale che deve riprendere l’attività lavorativa un
risultato negativo non esclude un contagio recente già avvenuto né,
ovviamente, la possibilità di futuri contagi.
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Sono proposti accertamenti mediante test sierologici rapidi che consentono,
individuando la grande maggioranza di chi ha avuto contatto con l’infezione,
di eseguire tamponi mirati volti a individuare le persone ancora eliminanti
virus e di assumere i provvedimenti del caso.
6. CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE SPORTIVO
I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del
contagio epidemiologico nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del
coronavirus sono principalmente determinati da:
• individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
• individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a
riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato
di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea
che per contatto;
• individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti
sportivi tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività
lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
• individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito
dei contatti tra gli operatori sportivi.
A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di
prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso.
Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e
protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l’analisi
accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo,
dell’organizzazione dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.
Si prevedono le seguenti fasi:
• analisi dell’organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto;
• individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che
possono essere eseguite tramite FAD o con telelavoro, numero di
operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
• individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati, nonché
di eventuali accompagnatori;
• classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone
contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in
termini di spazio, sforzo fisico dell’atleta, specificità degli ambienti,
durata della presenza, ventilazione;
• analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;
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• individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei
percorsi e contatti con altre persone;
• verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti
sportivi;
• analisi del mezzo di trasporto se organizzati o predisposti dagli enti di
riferimento, e analisi dei rischi secondari;
• cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.
Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante
dell’organizzazione sportiva, in base alla propria organizzazione delle attività
fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:
• su unico turno di attività/espletamento;
• su più turni di attività/espletamento;
• con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
• con modalità di svolgimento particolari.
Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre:
• valutare la possibilità di riorganizzare le medesime con l’obiettivo di
ridurre il numero di operatori sportivi (e/o accompagnatori)
contemporaneamente presenti: valutare se è possibile riorganizzare le
mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli
richiesti dalla specifica disciplina sportiva ovvero della tecnologia, degli
strumenti e dei limiti di operatività, considerata la necessità di fare
formazione nel brevissimo periodo;
• suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in
presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono
la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
• determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile
dimensione degli spostamenti;
• organizzare un sistema di sanificazione dei locali e costante pulizia
degli stessi.
Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più
usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al
sito sportivo; accesso ai locali/spazi di pratica sportiva; accesso alle aree
comuni e agli altri luoghi; accesso ai servizi igienici.
Fondamentale dovrà essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la
massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei
contenuti del presente documento e della predisposizione di tutti gli
elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la
tutela della salute pubblica.
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In particolare sul punto della sorveglianza sanitaria occorre prestare molta
attenzione per le responsabilità che ne derivano in capo al datore di lavoro.
A tale scopo, per i settori per i quali ciò sia possibile, e limitatamente ai
comparti dei lavoratori per i quali le OO.SS. di categoria hanno sottoscritto un
CCNL per il settore sportivo, o definito specifici protocolli², si auspica nel corso
dell'attuazione delle presenti Linee-Guida un confronto e forme di
collaborazione da parte di tali organismi e di quelli che più in generale
rappresentano gli operatori sportivi, con l’obiettivo comune di far riprendere
prima possibile anche il lavoro sportivo nel massimo rispetto delle attuali
disposizioni per il contenimento dell’epidemia.
7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del
rischio di contagio all’interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate
sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben
presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come
tra loro alternative ma quali dotazioni minime ai fini del contagio in relazione
alla attuale situazione epidemiologica in atto.
Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio del
proprio sito sulla base dei criteri indicati nel precedente paragrafo 6 e definire
le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del
rischio sulla base di un’accurata analisi delle specificità delle attività che vi si
svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta
prolungata, potenziali assembramenti).
Si fa riferimento alle misure organizzative, procedurali e tecniche di cui al
documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport,
prot. n. 3180 del 3 maggio 2020, denominato “Linee Guida ai sensi dell’art. 1,
lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile
2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”:
• modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo;
• distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva;
• gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti
sportivi;
• revisione lay-out e percorsi;
• gestione dei casi sintomatici;
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² Si richiama, in particolare, il documento "Procedure di Sicurezza Covid-19 per lo Sport",
redatto congiuntamente il 6 maggio 2020 da SLC CGIL, FISASCAT CISL, UILCOM UIL e
Confederazione dello Sport.
• pratiche di igiene (infra);
• prioritarizzazione del rientro degli operatori sportivi nei siti sportivi e di
accesso di persone terze;
• sistema dei trasporti;
• utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine
chirurgiche, guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici);
• pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature nei siti sportivi.
Si renderà necessario adottare specifiche misure funzionali propedeutiche
all’apertura del sito sportivo (sanificazione, formazione a distanza del
personale, realizzazione di segnaletica nel centro di entrata e uscita ben
evidenziati, preparazione dei locali con percorsi differenziati, etc.) e a una
completa informazione per tutti coloro che intendono accedere a qualsiasi
titolo al sito sportivo (anche attraverso comunicazioni di posta elettronica o
altri mezzi tecnologici), nonché predisporre piani di evacuazione che evitino
aggregazione in caso di necessità o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad
esempio, campi da gioco, siano essi indoor che outdoor).
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8. IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE3
Per il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, in un'ottica di
approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso
all'attuale emergenza pandemica, il ruolo del medico competente,
disciplinato dal D.lgs. n. 81/2008, è stato evidenziato dal Ministero della Salute
con la circolare 00145 del 29 aprile 2020 (“Indicazioni operative relative
all'attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di
lavoro e nella collettività”).
La “sorveglianza sanitaria” (art. 2, comma 1, lett. m), del D.lgs. n. 81/2008) è
definita come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa”.
Nel contesto generale di riavvio dell'attività sportiva in fase pandemica, è
opportuno che il medico competente, ove nominato - il quale ha tra i suoi
obblighi quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica
dei lavoratori (art. 25 D.lgs. n. 81/2008) - supporti il datore di lavoro/gestore del
sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva nella attuazione
delle misure di prevenzione e protezione previste dalle presenti Linee Guida e
dai Protocolli applicativi di riferimento.
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³ La norma che regola la materia della sicurezza sul lavoro, ferme restando le disposizioni
generali previste dalla Costituzione, è l’art. 2087 cod. civ., da interpretarsi come “norma
quadro” di carattere generale applicabile a qualsiasi prestatore di lavoro, non solo quello
subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata.
Il D.lgs. n. 81/2008 (“Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro”) si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e dunque anche l’impianto
sportivo costituisce un luogo la cui frequentazione può esporre al rischio di infortuni non solo
l’atleta, professionista o dilettante, ma anche gli addetti che a vario titolo operano all’interno
dello stesso.
Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n.
81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina
del medico competente, dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato
dall'Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS). In assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica
discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal
CIP ovvero che pratica altre attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio
fisico, dovrà: i) fornire ai propri operatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
negli ambienti in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate sulla base anche delle presenti Linee-Guida, anche attraverso la redazione di
specifici codici di condotta che devono essere fatti conoscere e rispettare da tutti gli operatori
sportivi; ii) impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
nell’accedere al sito sportivo.
E' fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento
del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti discipline
sportive ed alle singole organizzazioni sportive.
Un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto
nell'attività di collaborazione all'informazione/formazione dei lavoratori sul
rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto
dall'organizzazione sportiva, nonché tenendo aggiornato nel tempo il datore
di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva
(ad es. in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle
principali fonti istituzionali di riferimento).
Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo
specifico contesto della disciplina sportiva di riferimento, il lavoratore deve
essere informato circa:
• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie)
mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il
medico sociale;
• l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus
avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo
le disposizioni dell'autorità sanitaria;
• l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di
lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione
sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale,
successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento
della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti;
• l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in
particolare, durante l'espletamento della prestazione:
• mantenere la distanza di sicurezza;
• rispettare il divieto di assembramento;
• osservare le regole di igiene delle mani;
• utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Nello specifico il medico competente è chiamato a supportare il datore di
lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva
nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un
contesto peculiare quale quello della ripresa dell'attività fisica e sportiva in
periodo pandemico.
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L'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione
dei rischi, che “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari”.
L'atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione
del Rischio), obbligo in capo al datore di lavoro/gestore del sito
sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva. Sarà necessario
adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire
il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì,
alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.
9. PRATICHE DI IGIENE
All’interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di effettuare le
seguenti pratiche igieniche:
• lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di
gel disinfettanti;
• mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro,
preferibilmente 2, in caso di attività metabolica a riposo. Ad esempio
per gli utenti in caso di attesa, riposo e inoltre per tutti gli operatori
sportivi;
• mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto
motorio, al carico metabolico e alle altre misure di mitigazione
disponibili;
• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto,
starnutire nella piega interna del gomito;
• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati
per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta
rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri
materiali usati (ben sigillati).
Ai fini della attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi
a disposizione:
• procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei
luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e
nei servizi igienici;
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• gel igienizzante;
• sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es.
fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
• indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
• specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità
di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di
filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
• sanitizzazione ad ogni cambio turno;
• vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque
presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di
attrezzi sportivi; in alternativa, prevedere adeguate sanitizzazioni.
In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:
• di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce,
fazzoletti, attrezzi, ecc..);
• di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a
svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e
muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
• di non toccare oggetti e segnaletica fissa.
10. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
A seguito dell’emanazione del presente documento sarà compito e
responsabilità dei singoli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva,
Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di
promozione sportiva paralimpica) emanare appositi protocolli applicativi di
dettaglio - o, se del caso, integrare quelli già adottati – i quali, oltre alle
indicazioni del presente documento, dovranno tenere conto delle specificità
delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di
garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che
gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva
competenza.
Le presenti Linee-Guida si applicano anche a qualunque altra organizzazione,
ente o associazione che si occupi di esercizio fisico e benessere dell’individuo.
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Le presenti Linee-Guida sono volte a fornire le indicazioni generali e le azioni
di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport,
attualmente limitata alla fase degli allenamenti, a seguito del lockdown per
l’emergenza Covid-19, alle quali devono attenersi tutti i soggetti che
gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o comunque ne hanno la
responsabilità.
Il presente documento ha l’obiettivo di costituire un indirizzo generale e
unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all’emergenza.
Esso è declinato per le singole discipline sportive dalle rispettive Federazioni
sportive nazionali, olimpiche e paralimpiche, dalle Discipline sportive
associate e dagli Enti di promozione sportiva tramite appositi protocolli
applicativi.
In questo quadro normativo, le Linee-Guida sono state elaborate dall’Ufficio
per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto della
società Sport e Salute S.p.A. e viene emanato d’intesa con il CONI e il CIP,
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collaborazione del Politecnico di Torino, sentiti la Federazione Medico
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2. DEFINIZIONI
Per operatore sportivo si intende sia chi pratica l’attività sia le persone
autorizzate a stare nell’impianto sportivo (collaboratori a vario titolo,
accompagnatori, ecc.).¹
Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo
svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi
necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che
rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo
diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.
Per organizzazione sportiva si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale
(FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS)
e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell’art. 90
della l. n. 289/2002 e s.m.i. ed iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi
dell'art. 5, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 242/1999 e s.m.i.; società di cui alla l.
n. 91/1981; gruppi sportivi di cui all’art. 6 della l. n. 78/2000) ovvero, in assenza
di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza
dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP ovvero
enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere
dell’individuo attraverso l’esercizio fisico.
La formazione a distanza (FAD) è l'insieme delle attività didattiche svolte
all'interno di un progetto formativo che prevede la non compresenza di
docenti e discenti nello stesso luogo.
Il telelavoro è lo strumento operativo per lavorare indipendentemente dalla
localizzazione geografica, facilitato dall'uso di strumenti informatici e
telematici e caratterizzato da una flessibilità sia nell'organizzazione, sia nella
modalità di svolgimento.
I rischi secondari sono i nuovi rischi ovvero i più alti rischi preesistenti,
derivanti dalla nuova organizzazione del lavoro/attività sportiva, dalla
riduzione e dal distanziamento della presenza degli operatori sportivi, quali
l’effettuazione di attività condotte singolarmente invece che in compresenza
con conseguente ridotte possibilità di individuazione dell’evento
infortunistico e di attuazione dell’azione di soccorso; il declassamento di aree
a rischio specifico d’incendio da area presidiata ad area non presidiata, la
ridotta azione di controllo di processo derivante dalla ridotta presenza di
operatori; il pericolo di lavoro/attività sportiva in solitudine.
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¹ Nell’applicazione delle presenti linee guida si tenga conto, tra gli altri, del documento “Linee
di orientamento e proposte per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità
e gioco per bambini e ragazzi nella fase 2 di emergenza covid-19” http://famiglia.governo.it/it/
3. CARATTERISTICHE DELL’AGENTE VIRALE SARS-CoV-2
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono
causare malattie da lievi a moderate. Altri coronavirus umani di originale
animale (virus zoonotici) sono stati responsabili nell’ultimo ventennio di
epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome
respiratoria acuta grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria
mediorientale). Sono definiti in tal modo per le punte a forma di corona che
sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie
animali (domestiche e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre
specie animali arrivare ad infettare l’uomo. Nel 2002 si è verificata l’epidemia
SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel 2012 l’epidemia MERS causata dal
virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Coronaviridae, genere
beta. Nel dicembre 2019 viene identificato un nuovo coronavirus umano
zoonotico responsabile di gravi patologie infiammatorie polmonari
riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio 2020
l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al
nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L’11 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale
della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo
coronavirus è stata chiamata COVID-19.
4. MODALITA’ DI TRASMISSIONE
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata
contagiosità che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le
goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette ad esempio
tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; contatti diretti
personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca,
naso o occhi. Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari casi il
contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. I cd. “droplets”,
goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non
superiore al metro, prima di cadere a terra; questa è la ragione per cui un
distanziamento di un metro è considerato sufficiente a prevenire la
trasmissione. Occorre però considerare l’incidenza di fattori ambientali. Lo
spostamento d’aria causato dall’atleta e/o il posizionamento in scia, possono
facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla
misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato
è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le
condizioni di sicurezza. Prime evidenze sono state registrate in merito alla
possibilità che esso si possa diffondere anche via aerosol; in ragione di
quest’ultima circostanza nel rapporto “Imprese Aperte, Lavoratori Protetti” si
è ritenuto riferirsi al distanziamento di circa 2 m.
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Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che
comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche
igieniche. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche
sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non
frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi,
seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti
nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione
varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione. La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in
seconda analisi quella da superfici contaminate con il tramite delle mani e un
successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive.
5. SINTOMI
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono
febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale,
fino al decesso. I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del
tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore,
che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola
infiammata); febbre; sensazione generale di malessere.
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può
causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e
febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite con difficoltà respiratorie
anche molto gravi. Di comune riscontro è la presenza di anosmia
(diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto),
che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi l’infezione può
essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e
quelle con malattie preesistenti. Le patologie preesistenti più frequenti nei
soggetti deceduti sono malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa,
diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche, quali la
broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dato che i sintomi provocati dal
nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e
del virus dell’influenza, è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di
laboratorio per confermare la diagnosi.
L’unico esame in grado di determinare la presenza di un’infezione attiva, ove
non si ricorra all’isolamento virale mediante coltura, è ad oggi il tampone
rinofaringeo con ricerca mediante Real Time-PCR (RT-PCR) dell’acido
nucleico virale. Per valutare l’idoneità alla ripresa dell’attività lavorativa dopo il
contagio, questo esame resta fondamentale e non sostituibile. Si sottolinea
che nella popolazione generale che deve riprendere l’attività lavorativa un
risultato negativo non esclude un contagio recente già avvenuto né,
ovviamente, la possibilità di futuri contagi.
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Sono proposti accertamenti mediante test sierologici rapidi che consentono,
individuando la grande maggioranza di chi ha avuto contatto con l’infezione,
di eseguire tamponi mirati volti a individuare le persone ancora eliminanti
virus e di assumere i provvedimenti del caso.
6. CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE SPORTIVO
I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del
contagio epidemiologico nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del
coronavirus sono principalmente determinati da:
• individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
• individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a
riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato
di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea
che per contatto;
• individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti
sportivi tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività
lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
• individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito
dei contatti tra gli operatori sportivi.
A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di
prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso.
Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e
protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l’analisi
accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo,
dell’organizzazione dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.
Si prevedono le seguenti fasi:
• analisi dell’organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto;
• individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che
possono essere eseguite tramite FAD o con telelavoro, numero di
operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
• individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati, nonché
di eventuali accompagnatori;
• classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone
contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in
termini di spazio, sforzo fisico dell’atleta, specificità degli ambienti,
durata della presenza, ventilazione;
• analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;
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• individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei
percorsi e contatti con altre persone;
• verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti
sportivi;
• analisi del mezzo di trasporto se organizzati o predisposti dagli enti di
riferimento, e analisi dei rischi secondari;
• cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.
Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante
dell’organizzazione sportiva, in base alla propria organizzazione delle attività
fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:
• su unico turno di attività/espletamento;
• su più turni di attività/espletamento;
• con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
• con modalità di svolgimento particolari.
Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre:
• valutare la possibilità di riorganizzare le medesime con l’obiettivo di
ridurre il numero di operatori sportivi (e/o accompagnatori)
contemporaneamente presenti: valutare se è possibile riorganizzare le
mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli
richiesti dalla specifica disciplina sportiva ovvero della tecnologia, degli
strumenti e dei limiti di operatività, considerata la necessità di fare
formazione nel brevissimo periodo;
• suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in
presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono
la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
• determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile
dimensione degli spostamenti;
• organizzare un sistema di sanificazione dei locali e costante pulizia
degli stessi.
Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più
usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al
sito sportivo; accesso ai locali/spazi di pratica sportiva; accesso alle aree
comuni e agli altri luoghi; accesso ai servizi igienici.
Fondamentale dovrà essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la
massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei
contenuti del presente documento e della predisposizione di tutti gli
elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la
tutela della salute pubblica.
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In particolare sul punto della sorveglianza sanitaria occorre prestare molta
attenzione per le responsabilità che ne derivano in capo al datore di lavoro.
A tale scopo, per i settori per i quali ciò sia possibile, e limitatamente ai
comparti dei lavoratori per i quali le OO.SS. di categoria hanno sottoscritto un
CCNL per il settore sportivo, o definito specifici protocolli², si auspica nel corso
dell'attuazione delle presenti Linee-Guida un confronto e forme di
collaborazione da parte di tali organismi e di quelli che più in generale
rappresentano gli operatori sportivi, con l’obiettivo comune di far riprendere
prima possibile anche il lavoro sportivo nel massimo rispetto delle attuali
disposizioni per il contenimento dell’epidemia.
7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del
rischio di contagio all’interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate
sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben
presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come
tra loro alternative ma quali dotazioni minime ai fini del contagio in relazione
alla attuale situazione epidemiologica in atto.
Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio del
proprio sito sulla base dei criteri indicati nel precedente paragrafo 6 e definire
le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del
rischio sulla base di un’accurata analisi delle specificità delle attività che vi si
svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta
prolungata, potenziali assembramenti).
Si fa riferimento alle misure organizzative, procedurali e tecniche di cui al
documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport,
prot. n. 3180 del 3 maggio 2020, denominato “Linee Guida ai sensi dell’art. 1,
lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile
2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”:
• modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo;
• distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva;
• gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti
sportivi;
• revisione lay-out e percorsi;
• gestione dei casi sintomatici;
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² Si richiama, in particolare, il documento "Procedure di Sicurezza Covid-19 per lo Sport",
redatto congiuntamente il 6 maggio 2020 da SLC CGIL, FISASCAT CISL, UILCOM UIL e
Confederazione dello Sport.
• pratiche di igiene (infra);
• prioritarizzazione del rientro degli operatori sportivi nei siti sportivi e di
accesso di persone terze;
• sistema dei trasporti;
• utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine
chirurgiche, guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici);
• pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature nei siti sportivi.
Si renderà necessario adottare specifiche misure funzionali propedeutiche
all’apertura del sito sportivo (sanificazione, formazione a distanza del
personale, realizzazione di segnaletica nel centro di entrata e uscita ben
evidenziati, preparazione dei locali con percorsi differenziati, etc.) e a una
completa informazione per tutti coloro che intendono accedere a qualsiasi
titolo al sito sportivo (anche attraverso comunicazioni di posta elettronica o
altri mezzi tecnologici), nonché predisporre piani di evacuazione che evitino
aggregazione in caso di necessità o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad
esempio, campi da gioco, siano essi indoor che outdoor).
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8. IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE3
Per il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, in un'ottica di
approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso
all'attuale emergenza pandemica, il ruolo del medico competente,
disciplinato dal D.lgs. n. 81/2008, è stato evidenziato dal Ministero della Salute
con la circolare 00145 del 29 aprile 2020 (“Indicazioni operative relative
all'attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di
lavoro e nella collettività”).
La “sorveglianza sanitaria” (art. 2, comma 1, lett. m), del D.lgs. n. 81/2008) è
definita come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa”.
Nel contesto generale di riavvio dell'attività sportiva in fase pandemica, è
opportuno che il medico competente, ove nominato - il quale ha tra i suoi
obblighi quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica
dei lavoratori (art. 25 D.lgs. n. 81/2008) - supporti il datore di lavoro/gestore del
sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva nella attuazione
delle misure di prevenzione e protezione previste dalle presenti Linee Guida e
dai Protocolli applicativi di riferimento.
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³ La norma che regola la materia della sicurezza sul lavoro, ferme restando le disposizioni
generali previste dalla Costituzione, è l’art. 2087 cod. civ., da interpretarsi come “norma
quadro” di carattere generale applicabile a qualsiasi prestatore di lavoro, non solo quello
subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata.
Il D.lgs. n. 81/2008 (“Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro”) si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e dunque anche l’impianto
sportivo costituisce un luogo la cui frequentazione può esporre al rischio di infortuni non solo
l’atleta, professionista o dilettante, ma anche gli addetti che a vario titolo operano all’interno
dello stesso.
Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n.
81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina
del medico competente, dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato
dall'Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS). In assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica
discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal
CIP ovvero che pratica altre attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio
fisico, dovrà: i) fornire ai propri operatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
negli ambienti in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate sulla base anche delle presenti Linee-Guida, anche attraverso la redazione di
specifici codici di condotta che devono essere fatti conoscere e rispettare da tutti gli operatori
sportivi; ii) impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
nell’accedere al sito sportivo.
E' fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento
del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti discipline
sportive ed alle singole organizzazioni sportive.
Un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto
nell'attività di collaborazione all'informazione/formazione dei lavoratori sul
rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto
dall'organizzazione sportiva, nonché tenendo aggiornato nel tempo il datore
di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva
(ad es. in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle
principali fonti istituzionali di riferimento).
Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo
specifico contesto della disciplina sportiva di riferimento, il lavoratore deve
essere informato circa:
• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie)
mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il
medico sociale;
• l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus
avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo
le disposizioni dell'autorità sanitaria;
• l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di
lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione
sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale,
successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento
della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti;
• l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in
particolare, durante l'espletamento della prestazione:
• mantenere la distanza di sicurezza;
• rispettare il divieto di assembramento;
• osservare le regole di igiene delle mani;
• utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Nello specifico il medico competente è chiamato a supportare il datore di
lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva
nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un
contesto peculiare quale quello della ripresa dell'attività fisica e sportiva in
periodo pandemico.
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L'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione
dei rischi, che “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari”.
L'atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione
del Rischio), obbligo in capo al datore di lavoro/gestore del sito
sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva. Sarà necessario
adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire
il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì,
alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.
9. PRATICHE DI IGIENE
All’interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di effettuare le
seguenti pratiche igieniche:
• lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di
gel disinfettanti;
• mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro,
preferibilmente 2, in caso di attività metabolica a riposo. Ad esempio
per gli utenti in caso di attesa, riposo e inoltre per tutti gli operatori
sportivi;
• mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’atto
motorio, al carico metabolico e alle altre misure di mitigazione
disponibili;
• non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto,
starnutire nella piega interna del gomito;
• evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati
per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta
rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
• bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
• gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri
materiali usati (ben sigillati).
Ai fini della attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi
a disposizione:
• procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei
luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e
nei servizi igienici;
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• gel igienizzante;
• sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es.
fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
• indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
• specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità
di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di
filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
• sanitizzazione ad ogni cambio turno;
• vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque
presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di
attrezzi sportivi; in alternativa, prevedere adeguate sanitizzazioni.
In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:
• di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce,
fazzoletti, attrezzi, ecc..);
• di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a
svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e
muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
• di non toccare oggetti e segnaletica fissa.
10. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
A seguito dell’emanazione del presente documento sarà compito e
responsabilità dei singoli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva,
Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di
promozione sportiva paralimpica) emanare appositi protocolli applicativi di
dettaglio - o, se del caso, integrare quelli già adottati – i quali, oltre alle
indicazioni del presente documento, dovranno tenere conto delle specificità
delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di
garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che
gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva
competenza.
Le presenti Linee-Guida si applicano anche a qualunque altra organizzazione,
ente o associazione che si occupi di esercizio fisico e benessere dell’individuo.