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Promemoria importante

20 maggio 2013 - ore 11,06
Comunicazioni
  • puntina_nota_vuota_17_206061243.jpgDal 1° maggio 2012 le unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore a 10 metri sono soggette al pagamento di una tassa annuale. La tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione e inoltre per: •le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici •le unità obbligatorie di salvataggio •i battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti •le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso •le nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto •le unità inserite in contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore. La tassa non è dovuta, inoltre, sulle unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità. Chi deve versare la tassa Sono tenuti al pagamento della tassa, se residenti nel territorio dello Stato: •i proprietari •gli usufruttuari •gli acquirenti con patto di riservato dominio •gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa La tassa è dovuta, inoltre, dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che possiedono, o ai quali è attribuibile il possesso di unità da diporto. Non si applica, invece, ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia, sempre che il possesso delle unità da diporto non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. Come e quando versare La tassa è dovuta in base alla lunghezza dello scafo: Lunghezza scafo Tassa annuale da 10,01 a 12 metri 800 euro da 12,01 a 14 metri 1.160 euro da 14,01 a 17 metri 1.740 euro da 17,01 a 20 metri 2.600 euro da 20,01 a 24 metri 4.400 euro da 24,01 a 34 metri 7.800 euro da 34,01 a 44 metri 12.500 euro da 44,01 a 54 metri 16.000 euro da 54,01 a 64 metri 21.500 euro superiore a 64 metri 25.000 euro La tassa è ridotta al 50% per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni delle isole minori e in quelli delle isole della laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore (espresso in Kw) non sia inferiore a 0.5. È ridotta, inoltre: •del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto •del 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione •del 45% dopo 15 anni. Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Termini di versamento La tassa deve essere versata entro il 31 maggio di ciascun anno. Per i contratti (ad es. di locazione) per i quali la tassa è dovuta in base alla loro durata, la tassa è determinata in rapporto ai giorni. Se il contratto è di durata inferiore al periodo 1° maggio / 30 aprile la tassa è versata entro il giorno precedente la data di inizio del contratto. Il versamento è effettuato mediante utilizzo del modello “F24 con elementi identificativi” utilizzando il codice tributo 3370 (risoluzione n.39 - pdf) I soggetti che non possono utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo1222, indicando: a.codice BIC: BITAITRRENT; b.causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati nella risoluzione di cui al punto 1.2); c.IBAN - IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it. Per l’omesso, il ritardato o il parziale versamento della tassa, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell’importo non versato. Non vi è obbligo di tenere la ricevuta in barca, ma è consigliabile avere una copia a bordo della propria imbarcazione.